PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le seguenti finalità:

          a) 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'assunzione di personale docente di sostegno agli alunni con handicap nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le agevolazioni alle lavoratrici e ai lavoratori genitori, familiari o affidatari di minore con handicap in situazione di gravità accertata, previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dagli articoli 33 e 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.